Lo Statuto





STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE “KANT - NOMENTANA”
Allegato all’Atto Costitutivo redatto, letto e firmato in Roma il 13/05/2016


Articolo 1 (Costituzione)
Su iniziativa di un gruppo di cittadini residenti è stato costituito il Comitato di Quartiere “Kant - Nomentana” da ora in poi chiamato C.d.Q.. Il C.d.Q. è disciplinato dalle norme civilistiche e legislative vigenti e ispirato, più specificatamente, ai principi e dettami di cui all’art. 8, comma 1 del D.lgs. 267/2000, nonché di quelli di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 12, comma 1, dello Statuto di Roma Capitale.

Il C.d.Q. non ha finalità di lucro, ed è indipendente dai partiti politici.


Articolo 2 (Durata)
La durata del C.d.Q. è a tempo indeterminato, salvo scioglimento, nel rispetto delle previsioni dell’art. 22.


Articolo 3 (Finalità)
Il C.d.Q. è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano sul suo territorio. Suoi scopi precipui sono: la difesa degli interessi di tutti i cittadini residenti, la promozione dei valori solidaristici, associativi, culturali, sociali e morali che si manifestano nel quartiere.

Per il raggiungimento delle sue finalità, il C.d.Q. si propone in particolare, di:

a. avanzare proposte agli organi istituzionali e promuovere, anche d’intesa con gli stessi, nonché con enti pubblici e privati ed altre associazioni e comitati presenti nel territorio, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per la valorizzazione o la creazione di strutture di pubblica utilità, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, dell’ambiente e dell’evoluzione urbanistica, delle strutture scolastiche e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;

b. promuovere iniziative volte alla prevenzione e al superamento di situazioni di emarginazione e di svantaggio, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione residente;

c. promuovere eventi di socializzazione (convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive) con il coinvolgimento di tutti i cittadini, senza distinzione di età, sia autonomamente che di concerto con le realtà associative presenti sul territorio;

d. porre in atto, mediante tutte le forme e i mezzi di comunicazione consentiti dalle leggi vigenti, un’attività di informazione pubblica.

Il C.d.Q. intende confrontarsi con il Municipio IV (ex V), Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, la Regione, gli organi governativi e le forze dell’ordine e con altre associazioni e comitati di cittadini già costituiti e operanti nel territorio del Municipio ed anche in ambito metropolitano, al fine di avanzare proposte, promuovere iniziative e trovare soluzioni per le problematiche che riguardino il territorio e i suoi residenti.


Articolo 4 (Sede)
La sede del C.d.Q. è stabilita in Roma.


Articolo 5 (Territorio del quartiere)
L’ambito di attività del C.d.Q. è, territorialmente, quello dell’area delimitata dai confini sottoindicati:

1. Confine Ovest: Via G. A. Cortuso, Via C. Spegazzini, Via G. Licopoli

2. Confine Sud: fiume Aniene [dal congiungimento lineare con Via Licopoli fino al congiungimento lineare con Via L. Rech – Via A. Benigni]

3. Confine Est: Via L. Rech, Via Lagostina, Piazza Gaslini, Via Innocenti, Via Negroni, attraversando via Casal de’ Pazzi il Parco di Aguzzano fino a Via F. Salazar e Via Leibniz, Via Leibniz, Via Marx, Via Lessing, Largo Bacone, Via Cartesio fino a Via Nomentana

4. Confine Nord: Via Nomentana (da angolo Via G.A. Cortuso a congiungimento con Via Cartesio).


Articolo 6 (Associati)
Possono far parte come associati del C.d.Q. i cittadini residenti o che esercitino attività commerciali o professionali nel territorio i quali richiedano di aderirvi e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa (salvo particolari eccezioni concesse e riconosciute dal Consiglio Direttivo). L’adesione avverrà previa presa visione dello Statuto e dichiarazione firmata di accettazione dello stesso. Il numero degli associati è illimitato. La partecipazione dell’associato all’attività del C.d.Q. è a tempo indeterminato (rinnovo annuale previa quota). Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo. Le categorie degli associati sono le seguenti:

a. Associati fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita al C.d.Q.;

b. Associati ordinari: coloro che aderiscono al C.d.Q. successivamente alla fase costitutiva.

Tutti gli associati, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dal C.d.Q. ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.


Articolo 7 (Partecipazione associati e loro doveri)
Gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni / attività del C.d.Q. e sono tenuti:

a. all’osservanza del presente Statuto , nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b. a collaborare per quanto di competenza con gli organi sociali al fine di realizzare le finalità statutarie;

c. a mantenere comportamenti corretti ed amichevoli all’interno del C.d.Q., e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le sue finalità;

d. al pagamento della quota associativa e, su base volontaria, delle eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo, anno per anno.


Articolo 8 (Cessazione del vincolo associativo)
Il vincolo dell’associato nei confronti del C.d.Q. può sciogliersi per le seguenti cause:

Recesso / Decadenza / Esclusione / Decesso.
  • Il recesso è sempre ammesso, purché l’associato lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo.
  • La decadenza dell’associato è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti per l’assunzione di qualifica di associato (artt. 6 e 7 lettera d).
  • L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei casi in cui abbia constatato comportamenti posti in essere dal’associato contrastanti con le finalità del C.d.Q. L’esclusione deve essere comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata. Contro la predetta decisione è ammesso ricorso dell’associato al Collegio dei Probiviri, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
  • Il decesso dell’associato persona fisica comporta la sua cancellazione.
In nessun caso, l’associato o suoi aventi causa, avranno diritto alla restituzione di quanto versato a favore del fondo sociale.


Articolo 9 (Organi direttivi del C.d.Q.)
Gli organi direttivi del C.d.Q. sono:

– L’Assemblea Generale degli associati;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Collegio dei Probiviri


Articolo 10 (L’Assemblea degli associati o Assemblea Generale)
L’Assemblea Generale è l’organo più alto del Comitato di Quartiere “Kant – Nomentana” (C.d.Q.). Gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di partecipazione e di voto in seno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono liberamente candidarsi ed essere votati, in occasione della nomina e del rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta l’anno, per l’approvazione della relazione sull’attività svolta e per il rendiconto contabile amministrativo;
- in occasione della elezione per il rinnovo degli organi direttivi;
- tutte le volte che si renda necessario in funzione delle esigenze del C.d.Q.;
- l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro due mesi dalla formale e motivata richiesta scritta fatta da almeno un decimo degli associati
- l’Assemblea straordinaria può essere convocata entro due mesi dalla formale e motivata richiesta scritta fatta almeno da un quinto degli associati.

La convocazione dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata con almeno 10 giorni di preavviso, mediante qualsiasi mezzo che possa ritenersi idoneo al raggiungimento dello scopo (compresi quelli dei nuovi mezzi informatici e di comunicazione telefonica) e, in ogni caso, tramite affissione nella front page del sito del C.d.Q. e tramite avviso nelle pubblicazioni dello stesso.
L’avviso di convocazione deve indicare la data per la prima e per la seconda convocazione, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
All’Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta e firmata, da altro associato.
Ogni associato può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati.
Per modificare lo Statuto, per la rimozione del Presidente, per deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo, come pure per deliberare lo scioglimento del C.d.Q. e la conseguente devoluzione dell’eventuale residuo attivo, occorrono maggioranze assembleari qualificate Nel primo caso: la presenza di almeno la metà più uno degli associati, nel secondo e nel terzo: di almeno i due terzi degli associati, nel quarto: di almeno i tre quarti degli associati. In tutti i casi riportati occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le delibere devono essere trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e, ove necessario, da un Notaio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o, su espressa delega, dall’altro Vice Presidente; funge da segretario il Segretario del C.d.Q. o, in sua assenza, un altro Membro del Consiglio Direttivo, designato dal Presidente dell’Assemblea.


Articolo 11 (Compiti dell’Assemblea Generale)
a. L’Assemblea ordinaria degli associati è chiamata a discutere e deliberare su:
– Relazione del Presidente sulle attività annuali svolte;
– Linee di indirizzo ed operative per le attività e/o iniziative che il C.d.Q. intende svolgere nell’anno in corso;
– Rendiconto annuale consuntivo e preventivo e relazioni esplicative del Tesoriere;
– Relazione sullo stato delle iscrizioni presentato dal Segretario;
– Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di quelli del Collegio dei Probiviri, con specifiche modalità definite in apposito Regolamento e tali inoltre da garantire la più ampia partecipazione al voto da parte degli associati.
– Ogni altro argomento, sottoposto alla sua approvazione, che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

b. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla rimozione del Presidente, sullo scioglimento del Consiglio Direttivo e sullo scioglimento del C.d.Q.


Articolo 12 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, come organo deliberante del C.d.Q., ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall’Assemblea e di provvedere alla gestione dell’associazione stessa.
Può essere composto in numero di membri compreso tra 7 e 21 membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati aventi diritto di elettorato attivo.
Non possono concorrere alla carica di membro del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano incarichi in partiti o organizzazioni politiche e/o rivestano cariche amministrative rappresentative in seno ai Municipi e al Comune di Roma Capitale.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta elegge tra i suoi membri: un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti.
Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, da parte di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo si scioglie se, durante il mandato, il numero dei componenti diventa inferiore a 5.
Il Consiglio Direttivo, trascorsi tre anni di carica, entro 30 giorni dalla scadenza, è tenuto a fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione agli associatii della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.
Gli incarichi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito.
Il Consigliere che, nell’arco di un anno solare risulti assente ingiustificato in occasione di n. 3 (tre) riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo o si trasferisca in altro quartiere, decade dalla carica.
Il Consigliere che si sia candidato ad una carica politica viene sospeso dal Consiglio per la durata della campagna.
Qualora venga eletto, decade dalla carica.


Articolo 13 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle linee indicate dall’Assemblea e alla gestione del C.d.Q. In particolare deve provvedere a:

a. eleggere in prima seduta, fra i propri membri eletti in Assemblea Generale ordinaria, il Presidente, i due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario ed il Tesoriere;

b. determinare le aree strategiche del C.d.Q. ed affidarne la conduzione ai componenti del Consiglio Direttivo, o ad altri associati designati allo scopo;

c. redigere il testo del Regolamento per le elezioni e curarne di volta in volta l’attuazione;

d. istituire eventuali Commissioni di esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone il compito e affidandone la guida a componenti del Consiglio stesso;

e. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del C.d.Q. per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea;

f. provvedere alla promozione, comunicazione e informazione delle attività;

g. deliberare sull’importo annuale delle quote associative;

h. predisporre i rendiconti annuali e le relazioni e proposte di propria competenza, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

i. procedere alla revisione degli elenchi degli associati e verificare la permanenza dei loro requisiti;

j. decidere in merito all’esclusione dei consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni ordinarie nell’arco dell’anno solare e ratificare quella dei consiglieri trasferitisi in altro quartiere;

k. approvare le fonti di finanziamento che si rendessero necessarie;

l. deliberare su ogni altro oggetto, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dai membri del Consiglio stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.


Articolo 14 (Convocazione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi o quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Il Presidente è tenuto a convocare, a mezzo posta elettronica, i singoli consiglieri comunicando loro, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione.


Articolo 15 (Costituzione del Consiglio Direttivo e validità deliberazioni)
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l’intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri con la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente. La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalla elezione è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuti più voti.


Articolo 16 (Presidente e Vice Presidenti)
a. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale e può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo. Rappresenta il Comitato di Quartiere “Kant – Nomentana” (C.d.Q.). in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale; ha il potere di convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale. Autorizza le spese, precedentemente approvate dal Consiglio Direttivo, con firma abbinata al tesoriere per il mandato di pagamento in banca per spese superiori ai 500 Euro e con firma singola per il mandato al tesoriere per spese inferiori ai 500 Euro. In casi di urgenza, consultati, ove possibile, il Vice Presidente Vicario e il Segretario, può adottare delle decisioni che andranno poi ratificate nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
b. I due Vice Presidenti collaborano con il Presidente in tutte le sue funzioni e possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo.
In assenza temporanea del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario che espleterà tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite.


Articolo 17 (Segretario e Tesoriere)
a. Il Segretario assiste il Presidente e i Vice Presidenti nelle loro funzioni, redige i verbali dell’Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo da cui può essere revocato in ogni tempo.
b. Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del C.d.Q., tiene la contabilità, espone periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell’ambito delle deleghe a lui conferite. Può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo.
Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.


Articolo 18 (il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea Generale ordinaria, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla competenza del Collegio dei Probiviri sono sottoposte, dal Consiglio Direttivo tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli associati e il Comitato o i suoi organi. Essi giudicano ex bono et equo, senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile. Le loro deliberazioni sono redatte e conservate in un Libro apposito.


Articolo 19 (Risorse economiche del C.d.Q.)
Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sono costituite dalle quote associative versate; dalle contribuzioni volontarie, da donazioni e lasciti da parte di privati; da proventi di manifestazioni ed eventi organizzati; da eventuali sponsorizzazioni o ricavi pubblicitari; da contributi o finanziamenti da parte di Enti o di Istituzioni pubbliche, destinati esclusivamente al sostegno delle finalità del C.d.Q. e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 20 (Durata dell’esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gliassociati ma andrà destinato a sostegno delle attività statutariamente previste.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità del C.d.Q. è affidata al Tesoriere, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.


Articolo 21 (Diffusione notizie e contatti con i cittadini)
Per il coinvolgimento partecipativo dei cittadini del Quartiere saranno utilizzati tutti i mezzi di diffusione consentiti dalle leggi vigenti.


Articolo 22 (Scioglimento e liquidazione del C.d.Q.)
In caso di scioglimento del C.d.Q., l’Assemblea che delibera lo scioglimento in seduta straordinaria, dovrà prevedere la devoluzione di attività residue ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità. Deve inoltre nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.


Articolo 23 (Rinvio normativo)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile.


Articolo 24 (Foro competente)
Per la definizione di eventuali controversie nascenti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, sarà competente il Foro di Roma.



Il presente Statuto, composto da numero 24 (ventiquattro) articoli è stato letto, modificato e approvato dai fondatori in data 13 maggio 2016.


Il Presidente                                                                         Il Segretario
Rocco Lo Piccolo                                                                      Franco Tanga